Nella vita di ognuno, prima o poi, si presenta la problematica dell’eredità di un bene e considerando la legislazione italiana, spesso complessa, ci si trova difronte a domande e dubbi su quale sia il modo migliore per affrontare una successione.
Prima di rivolgersi ad un professionista è il caso di approfondire l’argomento magari facendo delle ricerche su siti specializzati, che chiariscano la normativa riguardante questo delicato argomento.
La prima domanda a cui rispondere è quale sia la formula più idonea per devolvere un’eredità secondo il diritto successorio.
Sulla base dell’art. 457 del Codice Civile un’eredità può essere trasferita in due modi; per legge, tecnicamente denominata successione legittima, o attraverso un testamento, tecnicamente definito successione testamentaria.
Entrambe possono coesistere, senza escludersi a vicenda, nell’eventualità che il testatore, all’atto della stesura del testamento, non ha provveduto a collocare tutti i beni in suo possesso. In questo caso la parte del patrimonio non inclusa nel testamento, viene suddivisa seguendo la successione legittima.
Nel caso invece tutto il patrimonio sia stato diviso attraverso il testamento, le due formule non possono essere adottate contemporaneamente.
Forme di testamento
Secondo il diritto successorio il testamento può essere redatto i due modi: olografo, ossia scritto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Oppure può essere stilato con atto notarile pubblico o segreto.
Quello pubblico viene stilato dal notaio in presenza di due testimoni e firmato dal testatore, dal notaio e dai testimoni.
Quello segreto, invece, porta solo la firma del testatore ed è consegnato, in presenza di testimoni, al notaio.
Limiti e vincoli a cui è soggetto il testatore
Quando si redige un testamento si devono tener conto dei vincoli e dei limiti dettati dal Codice Civile per tutelare gli eredi legittimi.
L’ordinamento successorio italiano non prevede l’eventualità di escludere dal testamento i parenti legittimari, come il coniuge, i figli e in caso di loro assenza gli ascendenti.
Il testatore può disporre liberamente solo della quota disponibile prevista dal nostro ordinamento cedendola a chiunque desideri, rispettando sempre le quote legittime destinate agli eredi.
Problematiche attinenti le successioni
Nel caso in cui l’erede prende atto che non siano state rispettate le quote di legittima può impugnare il testamento. I tempi per procedere in tale azione sono 10 anni.
Su tale questione ci sono però due orientamenti della giurisprudenza, per una parte il termine di 10 anni decorre dall’inizio della successione, per un’altra parte dall’accettazione dell’eredità.
Nel caso in cui l’erede si trovi in presenza di un testamento che ritiene falso, i termini per opporsi sono 5 anni dall’inizio della successione.
Un erede legittimo all’apertura della successione può anche rinunciare alla sua quota di legittima.
E’ importante sottolineare che accettando l’eredità si accettano sia le attività che eventuali passività del testatore. Pertanto è consigliabile nel caso di dubbi di accettare l’eredità con il beneficio di inventario.
L’importante, comunque, prima di prendere decisioni è di effettuare ricerche su portali specializzati come, per esempio, sul sito Consulenza Legale Italia. Nel caso i dubbi dovessero persistere, o la situazione vi sembra complessa, consultate un professionista che vi possa seguire durante la successione.